D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi)
Il D. Lgs 81/2008 sancisce l’obbligo per il Datore di Lavoro di elaborare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente (ove previsto), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
L’articolo 28 specifica che il DVR deve contenere:
a. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
b. L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi
c. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
e. Dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
f. L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
g. L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In caso di costituzione di nuova impresa il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e ad elaborare il DVR entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il DVR va inoltre aggiornato, entro 30 giorni, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il 31 dicembre 2012 è la data ultima entro la quale i Datori di Lavori che impiegano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Entro questa data tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati, devono elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi.
Per le violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 in tema di valutazione dei rischi e di redazione del DVR sono previste sanzioni civili e penali.
La mancata redazione del DVR, inoltre, è una delle violazioni che possono causare la sospensione dell’attività imprenditoriale.